Il disegno di legge di bilancio 2020, prevede nuovamente la possibilità di RIVALUTARE i terreni agricoli e quelli edificabili.
La nuova riapertura dei termini prevede l’imposta sostitutiva dell’11% (l’anno scorso era il 10%)
Si fa presente che la rivalutazione può essere eseguita anche dopo la cessione, purché questa avvenga successivamente al 1° gennaio 2020.
Le imposte sui trasferimenti e le imposte dirette sono dovute sul valore minimo risultante dalla perizia e quindi tale valore deve essere reso al momento del rogito notarile.
Nel caso di cessione di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria è possibile determinare l’Irpef con la tassazione separata: particolarmente in questo caso è necessario pertanto valutare attentamente, con appositi calcoli di convenienza, se procedere con la rivalutazione o meno.
Non è prevista invece la tassazione separata nel caso di terreni compresi in un piano di lottizzazione, in presenza di convenzione urbanistica sottoscritta.