Gennaio 2020
Innovare ed essere portatori di capacità generativa è una delle prerogative essenziali per guadagnare mercato e secondo le indagini Istat, negli ultimi anni, la propensione all’innovazione è in crescita anche nelle piccole e medie imprese italiane, registrando un aumento di circa il 49%.
In quest’ottica, la Legge di bilancio 2020 introduce il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, transizione ecologica e altre attività innovative.
L’agevolazione è fruibile da tutte le imprese con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, le quali nell’anno d’imposta successivo al 31.12.2019 hanno eseguito investimenti nelle attività suddette, a condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nel corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Nella determinazione del credito d’imposta la normativa ha previsto differenti aliquote e massimali in base alla tipologia d’investimento:
Tipologia di investimento |
Aliquota applicabile alla base di calcolo |
Limite massimo |
Attività di ricerca e sviluppo |
12% |
3 milioni |
Innovazione tecnologica |
6% |
1,5 milioni |
Transizione ecologica e innovazione tecnologica 4.0 |
10% |
1,5 milioni |
Design e ideazione estetica |
6% |
1,5 milioni |
In via generale, per la base di calcolo sono ammesse le seguenti spese:
- spese del personale (con la presenza di alcuni limiti);
- quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo;
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese per il personale agevolabili;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione suddiviso in tre quote annuali a partire dall’anno successivo a quello di maturazione. Tale credito non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, al limite generale annuale di compensazione nel modello F24 di 700.000,00€ e al divieto di utilizzazione in compensazione per debiti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500,00€.
Esso, inoltre, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP e non rileva ai fini della determinazione pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.
Infine, per la fruizione dell’agevolazione è richiesta la certificazione della documentazione, la relazione tecnica e relativa comunicazione tecnica al Ministero dello Sviluppo Economico.
Per maggiori informazioni e dettagli non esitare a richiedere la nostra consulenza professionale.